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L’obbligo del GREEN PASS nei luoghi di lavoro

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.

Il cosiddetto GREEN PASS, quindi, sarà necessario per svolgere qualunque attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, tirocinanti, stagisti, ecc.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde COVID19 è necessario per accedere ai luoghi di lavoro, ed è previsto anche per i lavoratori esterni (ad es. addetti pulizie, manutentori, ecc.).

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

Il datore di lavoro può essere sanzionato per mancata adozione delle misure di cui sopra.

Il decreto prevede, inoltre, che il personale se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.

Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

 

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda il costo dei tamponi, il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati, come definito in un protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. Quindi i prezzi calmierati prevedono € 15 per un tampone rapido per gli adulti, 8 € per i minori.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.